Diritto condominiale · Codice civile
Articolo 1132 c.c.
Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Quando il condominio decide di affrontare una causa, il proprietario dissenziente può tutelarsi rispettando condizioni, modalità e termini precisi.
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Cosa disciplina l’articolo 1132 del Codice civile
L’articolo 1132 del Codice civile disciplina il dissenso del condomino rispetto alle liti deliberate dall’assemblea. Consente, a determinate condizioni, di separare la propria responsabilità per le conseguenze della soccombenza.
Tuttavia, la tutela richiede una dichiarazione specifica e tempestiva. Il semplice disaccordo sulla scelta dell’assemblea non garantisce lo stesso risultato.
Occorre quindi verificare la natura della controversia, la delibera e la data in cui è stata conosciuta. Inoltre, bisogna distinguere le spese della lite dagli altri debiti del condominio.
Il testo dell’articolo 1132 c.c.
«Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.»
Quando può essere esercitato il dissenso
La disposizione presuppone una decisione dell’assemblea di promuovere una causa o resistere a una domanda. Il dissenso deve riferirsi alla specifica controversia deliberata.
Secondo l’orientamento della Cassazione, la tutela riguarda le liti che eccedono le attribuzioni dell’amministratore. Non si applica quindi indistintamente a ogni iniziativa giudiziaria del condominio.
Per comprendere questo limite, è utile consultare l’approfondimento sull’articolo 1130 e sulle attribuzioni dell’amministratore. Prima di dichiarare il dissenso, occorre individuare il potere esercitato nella singola lite.
Il voto contrario non basta da solo
Votare contro la causa esprime il dissenso sulla decisione assembleare. Tuttavia, non sostituisce automaticamente l’atto previsto dall’articolo 1132.
Allo stesso modo, una generica protesta non chiarisce necessariamente la volontà di separare la responsabilità. La dichiarazione deve identificare la lite e manifestare questa scelta.
Perciò è importante conservare la prova della comunicazione all’amministratore. Il contenuto, la tempestività e le modalità dell’atto devono essere verificati insieme.
Il termine di trenta giorni
L’atto deve essere notificato entro 30 giorni dalla conoscenza della deliberazione. La data di partenza deve quindi essere individuata con attenzione.
Per chi partecipa all’assemblea, la conoscenza della decisione avviene normalmente durante la riunione. Per l’assente, invece, occorre verificare quando abbia ricevuto notizia della delibera.
Di conseguenza, non bisogna attendere l’esito della causa per attivarsi. Verbale, comunicazioni e ricevute aiutano a documentare il rispetto del termine.
Come comunicare la separazione della responsabilità
La norma richiede un atto notificato all’amministratore. Occorre quindi utilizzare modalità idonee a documentare il contenuto e la ricezione tempestiva.
La dichiarazione deve indicare il condominio, la delibera e la controversia interessata. Inoltre, deve esprimere chiaramente la volontà di avvalersi dell’articolo 1132.
Una comunicazione vaga può creare contestazioni sulla sua efficacia. Perciò è opportuno verificare preventivamente la forma dell’atto e le modalità con cui viene portato a conoscenza dell’amministratore.
Quali spese riguarda il dissenso
La separazione riguarda le conseguenze della lite in caso di soccombenza, nei limiti riconosciuti dalla norma. In particolare, assume rilievo il rimborso delle spese di giudizio alla controparte vittoriosa.
Tuttavia, non si tratta di un’esenzione generale da ogni costo legale. Il compenso del difensore del condominio e le altre voci devono essere esaminati separatamente.
Inoltre, il dissenso non cancella il debito sostanziale oggetto della controversia. Per esempio, non elimina automaticamente una quota dovuta per lavori sulle parti comuni.
Rapporti con la controparte e diritto di rivalsa
La dichiarazione di dissenso non impedisce automaticamente alla controparte di far valere i propri diritti. La norma prevede infatti un meccanismo di rivalsa per le somme pagate alla parte vittoriosa.
Di conseguenza, la posizione del condomino verso i terzi deve essere distinta dal riparto interno delle conseguenze della lite. Il dissenso non costituisce uno scudo assoluto contro ogni richiesta.
Se viene richiesto un pagamento, occorre esaminare il titolo e le singole voci. Solo così è possibile verificare quali somme rientrino nella tutela dell’articolo 1132.
Se il condominio vince la causa
La norma considera anche l’esito favorevole al condominio. In questo caso, il dissenziente che abbia tratto vantaggio deve concorrere alle spese non recuperabili dalla parte soccombente.
Perciò il dissenso non consente sempre di beneficiare del risultato senza partecipare ai costi. Occorre verificare il vantaggio ottenuto e le spese rimaste a carico del condominio.
Ad esempio, una decisione favorevole può tutelare un bene comune utilizzato anche dal dissenziente. Tuttavia, il riparto richiede l’esame concreto dell’esito della causa.
Dissenso e impugnazione sono strumenti diversi
Il dissenso separa determinate conseguenze economiche della lite. L’impugnazione, invece, contesta la validità della deliberazione.
Di conseguenza, la comunicazione prevista dall’articolo 1132 non annulla la decisione assembleare. Non blocca neppure automaticamente l’avvio o la prosecuzione della causa.
Se si ritiene che la delibera sia illegittima, occorre valutare anche il rimedio dell’articolo 1137. Termini e adempimenti devono essere controllati autonomamente.
Dissenso e assicurazione di tutela legale
La presenza di una polizza di tutela legale non elimina il diritto di dissenso. Allo stesso modo, il dissenso sulla singola lite non impedisce di per sé la stipula della polizza.
La Cassazione n. 23254/2021 distingue infatti questi due strumenti. L’assicurazione disciplina la copertura dei costi, mentre l’articolo 1132 riguarda la posizione del dissenziente rispetto alla specifica controversia.
Inoltre, franchigie, massimali ed esclusioni dipendono dal contratto assicurativo. La presenza della garanzia non consente quindi di presumere che ogni spesa sia coperta.
Documenti da controllare prima di dichiarare il dissenso
Prima di procedere, bisogna esaminare il verbale e individuare la causa deliberata. Occorre inoltre documentare quando il condomino ha conosciuto la decisione.
Successivamente, vanno verificati la natura della controversia e i poteri dell’amministratore. Questi elementi permettono di valutare l’applicabilità della norma.
Infine, bisogna conservare l’atto di dissenso e la prova della sua ricezione. Una documentazione completa facilita il controllo dei successivi addebiti.
Domande frequenti sull’articolo 1132
Basta votare contro la causa in assemblea?
No. Il voto contrario non sostituisce automaticamente l’atto previsto dalla norma. Perciò occorre manifestare e comunicare la separazione della responsabilità entro il termine.
Da quando decorrono i trenta giorni?
Dalla conoscenza della deliberazione. Occorre quindi verificare la partecipazione all’assemblea e le successive comunicazioni ricevute.
Il dissenso evita tutte le spese dell’avvocato?
No. Non determina un’esenzione generale dai costi della causa. Inoltre, bisogna distinguere le spese dovute alla controparte dal compenso del difensore del condominio.
La dichiarazione impedisce al condominio di proseguire la lite?
No. La dichiarazione riguarda determinate conseguenze economiche per il dissenziente. La delibera e la prosecuzione della causa restano questioni distinte.
Se il condominio vince devo contribuire?
Se hai tratto vantaggio dall’esito favorevole, devi concorrere alle spese non recuperabili dalla controparte soccombente. Perciò occorre verificare il risultato e gli importi residui.
Posso dichiarare il dissenso per qualsiasi causa?
No. L’applicabilità dipende dalla natura della lite e dalle attribuzioni dell’amministratore. Inoltre, serve una specifica decisione assembleare dalla quale estraniarsi.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa: articolo 1132 del Codice civile sul dissenso dalle liti; articoli 1130 e 1131 sulle attribuzioni e sulla rappresentanza dell’amministratore; articolo 1137 per l’impugnazione delle deliberazioni.
Giurisprudenza: Cassazione civile, sezione II, n. 23254/2021, sui limiti del dissenso e sulla distinzione rispetto all’assicurazione di tutela legale.
Approfondimento collegato: articolo 1130: attribuzioni dell’amministratore di condominio.
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