Art 1132 codice civile
Dissenso dei condomini rispetto alle liti
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Commento: ⚖️ Art. 1132 c.c. – Responsabilità dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio ricopre un ruolo delicato e fondamentale per la gestione della vita condominiale.
L’articolo 1132 del Codice Civile disciplina le responsabilità che gravano su questa figura, affinché la gestione sia trasparente, diligente e corretta.
📜 Cosa stabilisce l’art. 1132?
L’articolo impone che l’amministratore sia responsabile verso il condominio e i singoli condomini per:
- L’adempimento delle sue funzioni
- La corretta gestione dei beni comuni
- Il rispetto degli obblighi di legge e del regolamento
In particolare, risponde dei danni derivanti da dolo, colpa o negligenza nell’esercizio del suo incarico.
🕵️♂️ In cosa consiste la responsabilità?
1. Responsabilità per dolo o colpa
Se l’amministratore compie atti volontariamente dannosi (dolo) o con negligenza grave, è obbligato a risarcire i danni subiti dal condominio o dai singoli condomini.
Esempi:
- Ritardare intenzionalmente la manutenzione, causando danni strutturali
- Utilizzare i fondi condominiali per spese personali
- Non convocare l’assemblea per nascondere irregolarità
2. Obbligo di diligenza
L’amministratore deve agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalla professionalità che si assume.
Non è tenuto ad essere un esperto in tutto, ma deve affidarsi a professionisti qualificati e vigilare attentamente.
3. Responsabilità per violazioni degli obblighi legali
Non rispettare i doveri imposti dagli articoli 1130, 1130-bis, 1131 e da altre norme può esporre l’amministratore a:
- Revoca per giusta causa (art. 1129 c.c.)
- Azioni di risarcimento danni da parte del condominio o di singoli condomini
🛡️ Come tutelarsi come condomino?
Se sospetti negligenza o cattiva gestione, puoi:
- Richiedere accesso ai registri e ai documenti
- Convocare un’assemblea per discutere la gestione
- Contestare e, se necessario, chiedere la revoca dell’amministratore
- Rivolgerti a un avvocato per valutare un’azione di risarcimento danni
🔎 Casi giurisprudenziali
📌 Cassazione Civile, Sez. II, n. 13544/2018
L’amministratore è responsabile per il mancato controllo delle spese e per aver omesso interventi di manutenzione che hanno aggravato i danni all’immobile.
📌 Cassazione Civile, Sez. II, n. 22314/2019
L’amministratore che non apre un conto corrente condominiale e non rende trasparente la contabilità risponde dei danni causati ai condomini.
🧑⚖️ Conclusioni dello Studio Legale PAE
L’art. 1132 c.c. pone l’amministratore sotto la lente della responsabilità civile e, talvolta, anche penale.
Questo serve a tutelare il patrimonio condominiale e i diritti dei singoli condomini, garantendo una gestione corretta e professionale.
👥 Condomini: non esitate a chiedere chiarimenti e a difendere i vostri interessi.
⚖️ Amministratori: agite sempre con trasparenza, correttezza e rispetto dei vostri doveri.
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- Verificare eventuali responsabilità dell’amministratore
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Art 1132 codice civile – Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Come prescritto dell’articolo 1132 c.c., di seguito integralmente riportato, nel caso in cui l’assemblea deliberi di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza.
Se successivamente la lite dovesse avere esito positivo per il condominio, il condomino dissenziente, se ne trae un vantaggio, dovrà concorrere al pagamento delle spese.
Se l’esito dovesse essere negativo, il suddetto condomino ha diritto di rivalsa per ciò che ha dovuto pagare.
L’atto di dissenso deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della delibera.
La previsione legislativa risulta essere di non facile lettura.
Esiste un presupposto essenziale per poter procedere al dissenso da parte di un condomino, ossia bisogna essere in presenza di una vera e propria delibera assembleare e non di un semplice provvedimento dell’amministratore, altrimenti si viene rimandati all’art. 1133 c.c..
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1132 codice civile.
Art. 1132. – Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Dott. Piero Antonio Esposito
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