Art 1133 codice civile
Provvedimenti presi dall’amministratore
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Commento: ⚖️ Art. 1133 c.c. – Delega e rapporti con i condomini
L’art. 1133 del Codice Civile regola un aspetto molto pratico e importante della gestione condominiale: la possibilità per l’amministratore di delegare alcune sue funzioni e il rapporto diretto con i condomini.
📋 Cosa prevede l’articolo?
“L’amministratore può delegare ad altri soggetti alcuni suoi poteri e funzioni, rimanendo comunque responsabile della loro esecuzione.
I condomini possono rivolgersi direttamente all’amministratore per ogni questione riguardante la gestione del condominio.”
🔑 Punti chiave da sapere
1. La delega dell’amministratore
L’amministratore ha la facoltà di delegare alcuni compiti specifici a terzi, come:
- Collaboratori o professionisti esterni
- Soci dello studio di amministrazione
- Consulenti tecnici o legali
⚠️ Tuttavia, anche in caso di delega, l’amministratore resta responsabile per l’attività svolta da chi ha ricevuto la delega.
Quindi, deve vigilare e assicurarsi che il lavoro sia fatto correttamente.
2. Rapporti diretti con i condomini
I condomini hanno il diritto di:
- Rivolgersi direttamente all’amministratore per qualsiasi informazione o problema
- Ottenere chiarimenti su spese, manutenzione e gestione
- Ricevere risposte tempestive e trasparenti
💡 Questo garantisce un canale di comunicazione diretto e fluido, essenziale per evitare conflitti e malintesi.
3. Limiti e responsabilità
- L’amministratore non può scaricare completamente le proprie responsabilità delegando tutto ad altri.
- Deve mantenere un controllo costante e intervenire in caso di irregolarità.
- Il rapporto fiduciario con i condomini è alla base di una gestione serena e corretta.
📚 Esempi pratici
- L’amministratore può incaricare un tecnico per la verifica degli impianti, ma rimane responsabile della scelta e del controllo del tecnico.
- Un condomino può chiedere direttamente all’amministratore copia di una fattura o spiegazioni sulle spese straordinarie.
🧑⚖️ Conclusioni dello Studio Legale PAE
L’art. 1133 c.c. sottolinea l’importanza della delegazione consapevole e di un rapporto trasparente tra amministratore e condomini.
👥 Per i condomini, è un diritto poter dialogare direttamente con chi gestisce il loro patrimonio comune.
⚖️ Per gli amministratori, è un monito a non perdere mai il controllo e la responsabilità, anche quando si affida parte del lavoro ad altri.
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Art 1133 codice civile – Provvedimenti presi dall’amministratore
Il succitato art. 1133 c.c., che riporto di seguito, parla dei provvedimenti presi dall’Amministratore, specificando che essi sono obbligatori per i condomini purché l’Amministratore resti nell’ambito dei suoi poteri, espressamente prescritti dall’art. 1130 c.c.,, citato e riportato per intero precedentemente.
Nel secondo comma viene invece specificato che i condomini, avverso i provvedimenti dell’Amministratore, possono ricorrere all’Assemblea ovvero all’Autorità Giudiziaria nei termini e modi di Legge.
Quale esempio della possibilità del condomino di ricorrere all’assemblea, si può citare il caso in cui l’Amministratore promuova una lite giudiziaria, sia essa attiva o passiva: il condomino dissidente potrebbe portare in assemblea le motivazioni del proprio dissenso e l’assemblea del condominio, coi quorum statuiti dalla normativa vigente, potrebbe annullare ovvero ratificare i provvedimenti presi dall’Amministratore.
Immutata invece rimane la possibilità del condomino di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per dimostrare il proprio dissenso o far valere le proprie ragioni, nel rispetto dei modi e termini di Legge.
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1133 codice civile.
Art. 1133. – Provvedimenti presi dall’amministratore.
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.
Dott. Piero Antonio Esposito
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