Art 1133 codice civile – Provvedimenti presi dall’amministratore

Diritto condominiale · Codice civile

Articolo 1133 c.c.
Provvedimenti presi dall’amministratore

Quando le decisioni dell’amministratore sono obbligatorie e come può tutelarsi il condomino che le ritiene illegittime.

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Cosa disciplina l’articolo 1133 del Codice civile

L’articolo 1133 del Codice civile disciplina i provvedimenti dell’amministratore di condominio. Stabilisce che le decisioni adottate nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatorie per i condomini.

Tuttavia, riconosce anche strumenti di tutela contro questi provvedimenti. Il proprietario può rivolgersi all’assemblea oppure ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Perciò occorre verificare quale potere sia stato esercitato e quale decisione venga contestata. Una scelta organizzativa e una modifica dei diritti dei proprietari richiedono valutazioni diverse.

Il testo dell’articolo 1133 c.c.

«I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.»

Quando il provvedimento è obbligatorio

La norma collega l’obbligatorietà al rispetto dei poteri dell’amministratore. Non attribuisce quindi efficacia vincolante a qualsiasi richiesta proveniente dallo studio di amministrazione.

In particolare, bisogna esaminare le attribuzioni previste dalla legge, il regolamento e le delibere applicabili. Questi elementi permettono di comprendere la base della decisione.

Per approfondire il ruolo dell’amministratore, puoi consultare la pagina dedicata all’articolo 1130 e alle sue attribuzioni. Inoltre, va verificato se il provvedimento esegua una precedente decisione assembleare.

Gestione ordinaria e organizzazione dei servizi

L’amministratore può assumere decisioni comprese nella gestione ordinaria. Può inoltre disciplinare le modalità pratiche di utilizzo delle parti comuni e dei servizi.

Per esempio, può organizzare un intervento ordinario o comunicare le modalità di accesso necessarie alla manutenzione di un impianto comune. Deve comunque rispettare legge, regolamento e diritti dei partecipanti.

Di conseguenza, il semplice disaccordo sulla convenienza della scelta non dimostra la sua illegittimità. Occorre individuare un limite violato o un potere esercitato impropriamente.

Decisioni che richiedono l’assemblea

L’articolo 1133 non trasferisce all’amministratore le competenze riservate all’assemblea. Le opere straordinarie e le altre decisioni assembleari devono seguire la disciplina applicabile.

Tuttavia, l’articolo 1135 consente all’amministratore di ordinare lavori straordinari urgenti. In questo caso, deve riferirne alla prima assemblea.

Inoltre, un provvedimento di gestione non può modificare liberamente la proprietà o i diritti individuali. La natura dell’intervento deve quindi essere esaminata prima di valutarne l’obbligatorietà.

Il chiarimento della Cassazione del 2025

La Cassazione, sentenza n. 15346 del 9 giugno 2025, ha ribadito il criterio per distinguere gestione ordinaria e straordinaria. Conta la normalità dell’atto rispetto all’utilizzo e al godimento dei beni comuni.

Inoltre, assumono rilievo la particolarità dell’intervento e la consistenza dell’onere economico. Spese rilevanti possono richiedere una delibera anche quando migliorano l’uso delle parti comuni.

Perciò chiamare un intervento “manutenzione” non basta a renderlo ordinario. Occorre esaminarne contenuto e costo, tenendo distinta l’ipotesi dei lavori urgenti.

Come ricorrere all’assemblea

Il condomino può chiedere all’assemblea di riesaminare il provvedimento. È utile indicare la decisione contestata, le ragioni del dissenso e la soluzione richiesta.

Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dai documenti pertinenti. Comunicazioni, fotografie, preventivi e precedenti verbali possono chiarire la situazione.

Per portare la questione alla discussione, occorre seguire le regole di convocazione e dell’ordine del giorno. La semplice protesta non garantisce che l’assemblea venga convocata immediatamente.

Ricorso al giudice e termine di impugnazione

L’articolo 1133 fa salva la tutela giudiziaria nei casi e nel termine richiamati dall’articolo 1137. Il ricorso all’assemblea non costituisce quindi un passaggio obbligatorio prima di rivolgersi al giudice.

Per i vizi soggetti ad annullamento, va verificato il termine di 30 giorni. Decorrenza e rimedio dipendono dall’atto contestato e dalla conoscenza del provvedimento.

Di conseguenza, non bisogna presumere che una richiesta di riesame conservi automaticamente il diritto di impugnazione. Occorre valutare tempestivamente anche gli adempimenti processuali applicabili.

La contestazione sospende il provvedimento?

Una contestazione non determina, da sola, la sospensione automatica della decisione. Bisogna distinguere la richiesta di riesame dall’eventuale misura che ne arresti l’esecuzione.

Se sussistono ragioni per una tutela urgente, occorre valutare una richiesta di sospensione al giudice. Tuttavia, la sua concessione dipende dai presupposti del caso concreto.

Perciò è importante documentare il pregiudizio temuto. Un generico dissenso non descrive necessariamente le conseguenze dell’esecuzione del provvedimento.

Provvedimento dell’amministratore o delibera assembleare?

Prima di contestare una comunicazione, occorre capire se contenga una decisione autonoma. Può infatti limitarsi a eseguire o trasmettere una delibera dell’assemblea.

In quest’ultimo caso, la contestazione può riguardare la delibera oppure il modo in cui viene eseguita. I due profili devono essere distinti.

Inoltre, una successiva decisione assembleare può porre questioni autonome di validità. Non bisogna quindi confondere i diversi atti e i rispettivi termini di tutela.

Documenti utili per valutare la contestazione

È utile conservare il provvedimento e la prova della sua comunicazione. Occorre inoltre raccogliere il regolamento e le eventuali delibere richiamate.

Successivamente, bisogna individuare il potere esercitato e l’effetto concreto della decisione. Questi elementi permettono di formulare una contestazione precisa.

Infine, va verificata la data in cui il provvedimento è stato conosciuto. La tempestività può essere decisiva per scegliere e utilizzare il rimedio appropriato.

Domande frequenti sull’articolo 1133

Ogni decisione dell’amministratore è obbligatoria?

No. La norma riguarda i provvedimenti adottati nell’ambito dei suoi poteri. Perciò bisogna verificarne la base legale, regolamentare o assembleare.

Devo rivolgermi prima all’assemblea e poi al giudice?

Il ricorso all’assemblea non è un passaggio obbligatorio prima della tutela giudiziaria. Tuttavia, occorre rispettare i termini e gli adempimenti previsti per il rimedio scelto.

Una richiesta di chiarimenti sospende il termine per impugnare?

Non bisogna presumere che produca questo effetto. Perciò la richiesta di chiarimenti deve essere accompagnata da una tempestiva verifica dei termini di tutela.

L’amministratore può ordinare lavori straordinari senza delibera?

L’articolo 1135 consente questa iniziativa quando i lavori sono urgenti. Inoltre, l’amministratore deve riferirne alla prima assemblea. Negli altri casi va verificata la necessaria autorizzazione.

La contestazione blocca automaticamente l’esecuzione?

No. Occorre distinguere la contestazione dalla sospensione del provvedimento. Se necessario, va valutata una specifica richiesta di tutela al giudice.

Posso contestare una comunicazione che esegue una delibera?

Bisogna individuare se il problema riguardi la delibera oppure la sua esecuzione. Di conseguenza, documenti, motivi e termini devono essere verificati separatamente.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa: articolo 1133 del Codice civile sui provvedimenti dell’amministratore; articoli 1130, 1135 e 1137 per attribuzioni, lavori urgenti e tutela contro gli atti condominiali.

Giurisprudenza: Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 15346 del 9 giugno 2025, massima Rv. 675679-01, sulla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Approfondimento collegato: articolo 1130: attribuzioni dell’amministratore.

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Piero Antonio Esposito

www.studiolegalepae.com

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