Art 1126 codice civile
Lastrici solari di uso esclusivo
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Commento: ⚖️ Art. 1126 c.c. – Lastrico solare ad uso esclusivo: chi paga i danni?
L’articolo 1126 del Codice Civile regola la ripartizione delle spese in caso di danni da infiltrazioni provocati dal lastrico solare o terrazzo che è di uso esclusivo di un singolo condomino, ma che serve anche da copertura per altre unità immobiliari.
📜 Testo dell’art. 1126 c.c.
“Quando l’uso del lastrico solare o di una terrazza a livello è attribuito in proprietà o in uso esclusivo a uno dei condomini, le spese per la sua riparazione o ricostruzione sono sostenute da tutti i condomini dell’edificio alla cui copertura il lastrico serve, nella misura di due terzi, e da colui che ne ha l’uso esclusivo, per un terzo.”
🔍 Cosa significa in pratica?
Immagina un condominio dove un terrazzo o lastrico solare è usato solo da una persona, ma copre anche altri appartamenti (cioè, funge da “tetto”).
🧾 Se si verificano danni da infiltrazioni (es. pioggia) o bisogna fare manutenzione, le spese vengono divise così:
- ✅ ⅔ (due terzi) a carico dei condomini coperti dal lastrico solare;
- ✅ ⅓ (un terzo) a carico del condomino che ne ha l’uso esclusivo.
🏗️ Perché questa divisione?
- Il lastrico solare, anche se a uso esclusivo, ha una funzione comune: copre altre unità abitative.
- Chi ne trae vantaggio esclusivo (ad es. per camminarci, metterci piante, tavoli ecc.) partecipa comunque alle spese.
- È una ripartizione equa, riconosciuta da giurisprudenza e dottrina.
📘 Esempio concreto
Il sig. Rossi ha l’uso esclusivo del lastrico solare al quinto piano.
☔ In caso di infiltrazioni che danneggiano l’appartamento sottostante, serve una riparazione da € 9.000.
🔹 € 6.000 (2/3) sono a carico dei condomini interessati dalla copertura (es. 3 appartamenti → € 2.000 ciascuno)
🔹 € 3.000 (1/3) sono a carico del sig. Rossi
⚠️ Attenzione: chi è responsabile dei danni?
💥 Oltre alla ripartizione delle spese per la riparazione del lastrico, può esserci una responsabilità per danni subiti da altri condomini (es. mobili rovinati, soffitti macchiati).
📌 Secondo la Cassazione, il condomino con uso esclusivo può essere responsabile dei danni da infiltrazioni, se:
- non ha segnalato il problema;
- ha trascurato la manutenzione ordinaria;
- ha impedito o ritardato l’intervento dell’amministratore.
🧑⚖️ Commento dello Studio Legale PAE
L’art. 1126 c.c. è una norma di equilibrio, che bilancia:
- il diritto del singolo all’uso esclusivo del terrazzo o lastrico;
- con la funzione comune di protezione degli appartamenti sottostanti.
È una delle questioni più delicate e litigiose nei condomìni. Per questo, è fondamentale:
✅ Capire bene la natura del lastrico (comune o in uso esclusivo)
✅ Agire tempestivamente in caso di danni
✅ Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto condominiale
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Art 1126 codice civile – Lastrici solari di uso esclusivo
Un’altra eccezione alla ripartizione delle spese prescritte nell’art. 1123 c.c., disciplinata dall’art. 1126 c.c., che riporto integralmente, riguarda i lastrici solari di uso esclusivo, le cui spese di manutenzione vanno ripartite seguendo la seguente norma.
Art. 1126. c.c. – Lastrici solari di uso esclusivo.
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Dott. Piero Antonio Esposito
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