Art 1125 codice civile

Art 1125 codice civile – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Art 1125 codice civile

Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Commento:


⚖️ Art. 1125 c.c. – Ripartizione delle spese per soffitti, volte e pavimenti

L’articolo 1125 del Codice Civile disciplina come si dividono le spese per la manutenzione e ricostruzione delle strutture orizzontali (soffitti, volte e pavimenti) che separano due unità immobiliari sovrapposte, ovvero quelle che stanno una sopra l’altra.


📜 Testo dell’art. 1125 c.c.

“Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei piani l’uno all’altro sovrastanti, il suolo e il pavimento si considerano di proprietà del piano superiore.”


🔍 Spiegazione semplice e pratica

Quando due appartamenti sono uno sopra l’altro, ci sono delle strutture comuni che li separano:

  • Il soffitto dell’appartamento di sotto
  • Il pavimento dell’appartamento di sopra
  • La struttura portante in mezzo (solaio, travi, volte)

👉 L’articolo 1125 c.c. stabilisce che la manutenzione di queste strutture (es. rifacimento solai, danni strutturali, cedimenti) va divisa a metà tra i due proprietari.


⚖️ Chi paga cosa?

  • Il solaio e la struttura portante sono comuni → spese al 50% tra i due proprietari
  • Il pavimento appartiene al piano di sopra → manutenzione ordinaria a carico del piano superiore
  • Il soffitto è parte integrante del piano di sotto → ma per lavori strutturali si divide a metà

🧱 Esempio pratico

La sig.ra Bianchi abita al primo piano, il sig. Verdi al secondo.
C’è un problema strutturale al solaio tra i due appartamenti (umidità, crepe, cedimenti).

🧾 Il preventivo totale per rifare il solaio è di € 4.000.
🔹 € 2.000 li paga la sig.ra Bianchi (primo piano)
🔹 € 2.000 li paga il sig. Verdi (secondo piano)

Se invece il sig. Verdi deve rifare solo il pavimento, le spese saranno a suo esclusivo carico.


🧑‍⚖️ Commento dello Studio Legale PAE

L’art. 1125 c.c. è una norma chiara ma spesso sottovalutata. In molti casi, proprietari e inquilini non sanno come dividere correttamente le spese tra unità sovrapposte, e da qui nascono conflitti.

💡 La chiave è distinguere tra:

  • struttura portante (in comune)
  • finiture e pavimentazione (private)

🛠️ Quando si interviene su soffitti lesionati, infiltrazioni dal solaio o rifacimenti strutturali, è bene:

  • fare una perizia tecnica
  • convocare l’amministratore (se esiste)
  • rivolgersi a un legale esperto in diritto condominiale

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Art 1125 codice civile – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Riporto un’altra eccezione alla ripartizione delle spese prescritte nell’art. 1123 c.c., disciplinata dall’art. 1125 c.c., di cui sotto.

Art. 1125. c.c. – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Dott. Piero Antonio Esposito

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