Art 1119 codice civile
Indivisibilità
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Commento: ⚖️ Articolo 1119 Codice Civile – Commento professionale
Indivisibilità delle parti comuni dell’edificio
📜 Testo dell’articolo 1119 c.c.
“Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.”
🧑⚖️ Analisi giuridica – Studio Legale PAE
L’articolo 1119 c.c. sancisce un principio fondamentale del diritto condominiale: le parti comuni non possono essere divise.
La regola trova fondamento nell’unità funzionale dell’edificio condominiale, dove l’uso delle parti comuni da parte di ciascun condomino è inscindibile dal godimento della proprietà esclusiva.
📌 1. Cosa si intende per “parti comuni”?
Secondo l’art. 1117 c.c., sono parti comuni, salvo che il contrario risulti dal titolo:
- suolo su cui sorge l’edificio
- fondazioni, muri maestri, tetti, scale, cortili
- impianti per acqua, luce, gas, riscaldamento
- ascensori, facciate, androni, ecc.
Tali beni:
- servono l’uso o il godimento comune dell’edificio
- sono co-proprietà forzata, salvo diversa previsione
- sono, per loro stessa natura, indivisibili
⚖️ 2. Il principio di indivisibilità
L’art. 1119 c.c. esclude la possibilità di divisione delle parti comuni, salvo che la divisione:
- sia materialmente possibile
- non pregiudichi il comodo uso della cosa da parte degli altri condomini
✅ È ammessa solo in casi eccezionali, ad esempio:
- divisione di un cortile interno in più porzioni, ciascuna con ingresso autonomo
- chiusura parziale di un sottoscala per uso archivio, se non limita l’accesso agli altri
⛔ Non è invece ammessa:
- la separazione della scala comune
- la suddivisione della copertura
- la ripartizione della facciata o del vano ascensore
🧱 3. Funzione del divieto
La ratio dell’articolo è evitare che, per effetto della divisione:
- si comprometta la funzione collettiva del bene
- si generino disuguaglianze nell’accesso o nell’uso
- nascano situazioni di conflitto o pregiudizio ai diritti di altri condomini
Il bene comune ha una destinazione funzionale unitaria, non modificabile arbitrariamente dai singoli.
🧑⚖️ 4. Giurisprudenza costante
La Cassazione ha più volte ribadito che:
- non è sufficiente il consenso della maggioranza: la divisione è valida solo se tutti i condomini acconsentono e non vi sia pregiudizio all’uso
- la violazione del divieto rende l’atto nullo per illiceità dell’oggetto
📌 Le modifiche unilaterali delle parti comuni sono considerate abusi, e i condomini interessati possono agire per il ripristino dello stato originario
📣 Commento dello Studio Legale PAE
*“L’articolo 1119 c.c. protegge l’unità funzionale delle parti comuni e impedisce che singoli condomini possano frammentare l’equilibrio condominiale. La divisione, quando ammissibile, deve rispettare parametri rigorosi.
Il nostro Studio fornisce consulenza preventiva e assistenza in giudizio nei casi di abusi, divisioni non autorizzate o modifiche illecite.
*Studio Legale PAE – Specializzati in diritto condominiale e tutela della proprietà comune.”
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Art 1119 codice civile – Indivisibilità delle cose comuni
Le parti comuni dell’edificio sono strumentali al godimento delle proprietà dei singoli condomini, per cui da tale vincolo di destinazione funzionale sorgono i caratteri dell’irrinunciabilità e della indivisibilità delle stesse.
Per espressa e inderogabile previsione del già citato art. 1118 c.c., il condomino non può rinunciare ai diritti sui beni comuni né sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione.
La ragione di tale disposizione va ricercata nel fatto che il godimento dei beni comuni è inscindibile dal godimento dei beni di proprietà esclusiva, per cui pur rinunciando alla comproprietà sul bene, il condomino continuerebbe di fatto ad usufruire dello stesso.
L’art. 1119 c.c. sancisce, invece, l’indivisibilità delle parti comuni dell’edificio, “a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
Com’è evidente, pur nella sua inderogabilità, la disposizione del codice non prevede l’indivisibilità assoluta delle parti comuni, ma subordina tale eventualità al consenso di tutti i condomini.
Anche in tal caso, la ragione del legislatore va ricercata nell’intenzione di evitare una divisione che possa alterare la destinazione funzionale delle parti comuni al servizio delle proprietà esclusive, facendo patire ai singoli condomini una diminuzione nel godimento delle stesse, lasciando, tuttavia, sopravvivere tale possibilità in caso di accordo unanime.
Detto questo, ora prendiamo visione del dettato normativo e delle prescrizioni dell’art. 1119 c.c., di seguito riportato.
Art. 1119. c.c. – Indivisibilità.
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Dott. Piero Antonio Esposito
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