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Art 1122-ter codice civile – Impianti di videosorveglianza delle parti comuni

Art 1122-ter codice civile

Impianti di videosorveglianza delle parti comuni

Commento:


⚖️ Art. 1122-ter c.c. – Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili


📜 Testo dell’art. 1122-ter c.c.

“Nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché del decoro architettonico dell’edificio, è consentita l’installazione di impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, nonché di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio, anche al di fuori delle parti di proprietà esclusiva dell’interessato.

In tal caso, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L’assemblea può prescrivere, con le maggioranze di cui all’art. 1136, comma 2, opportune modalità alternative di esecuzione o imporre precauzioni particolari, nel rispetto del decoro, della stabilità e della sicurezza dell’edificio.

Qualora gli impianti siano destinati a servire più unità immobiliari, l’assemblea può subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione di idonea garanzia per i danni eventuali.”


🌐 Di cosa parla l’articolo 1122-ter c.c.?

L’articolo 1122-ter tutela il diritto individuale dei condomini ad installare:

  • 📡 Antenne paraboliche o impianti TV privati
  • 🔌 Pannelli solari o fotovoltaici per uso personale
  • 🌍 Altri impianti informativi (es. internet via satellite)

👉 Anche su parti comuni dell’edificio, purché siano al servizio della propria unità immobiliare.


⚠️ A quali condizioni?

L’installazione è consentita, ma solo se:

  1. Non compromette la sicurezza dell’edificio
  2. Rispetta il decoro architettonico
  3. Non danneggia la stabilità della struttura
  4. ✅ Viene comunicata all’amministratore con dettagli tecnici
  5. ✅ L’assemblea può proporre modifiche o garanzie, ma non può vietare del tutto (salvo motivi seri)

🧱 Esempi pratici:

  • Il sig. Rossi vuole installare una parabola sul tetto condominiale → deve avvisare l’amministratore e rispettare le norme tecniche.
  • La sig.ra Bianchi vuole mettere pannelli solari per il suo appartamento → può farlo anche se sul tetto comune, ma l’assemblea può richiedere precauzioni particolari.
  • Tre condomini vogliono un impianto solare condiviso → l’assemblea può chiedere una garanzia per eventuali danni.

🧑‍⚖️ Commento dello Studio Legale PAE

L’art. 1122-ter c.c. rappresenta una svolta verso la modernizzazione dei condomìni: permette ai singoli condomini di adottare soluzioni tecnologiche e sostenibili, come i pannelli fotovoltaici, senza bisogno del consenso dell’assemblea, ma nel rispetto di regole ben precise.

💬 Il diritto individuale va sempre bilanciato con:

  • il decoro dell’edificio
  • la stabilità strutturale
  • il diritto degli altri condomini

📌 Comunicare bene e agire in trasparenza è fondamentale per evitare contestazioni.


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Art 1122-ter codice civile – Impianti di videosorveglianza delle parti comuni

Fino al 2012 non esistevano norme che regolamentassero la videosorveglianza e le telecamere nell’ambito condominiale; questo faceva sì che tutti i condomini erano liberi di utilizzare gli strumenti di sorveglianza a proprio piacimento senza la necessità di avere autorizzazioni o limitazioni, eccezion fatta per gli spazi di pertinenza delle inquadrature.

Ovviamente, così facendo, si creava un problema di privacy e una situazione gravosa per gli altri condomini.

A partire dal 2008, il Garante della privacy aveva segnalato la necessità di regolarizzare la videosorveglianza condominiale ottenendo infine nel 2012 il nuovo art. 1122-ter c.c., che riportiamo per intero, il quale consente l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei condominii solo se la delibera sia approvata con almeno 500 millesimi e a maggioranza degli intervenuti. Inoltre gli apparecchi vanno posizionati su parti comuni, eccezion fatta per parti private con consenso del proprietario, le riprese e le inquadrature devono interessare solo parti comuni.

Questa norma si applica anche in presenza di estranei all’interno delle zone esposte a videosorveglianza.

Art. 1122-ter. c.c. – Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.    

Dott. Piero Antonio Esposito

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