Art 1122-ter codice civile – Impianti di videosorveglianza delle parti comuni

Diritto condominiale · Codice civile

Articolo 1122-ter c.c.
Videosorveglianza delle parti comuni

Telecamere condominiali, maggioranze e tutela della privacy. Le regole per deliberare e gestire l’impianto.

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L’articolo 1122-ter del Codice civile stabilisce la maggioranza per installare impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. Il condominio può quindi deliberare un sistema di telecamere senza il consenso unanime dei proprietari.

Tuttavia, l’approvazione assembleare non esaurisce gli obblighi. Inoltre, il progetto e la gestione delle immagini devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Perciò, occorre valutare insieme delibera, finalità e caratteristiche dell’impianto.

Il testo dell’articolo 1122-ter

«Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.»

Quale maggioranza serve per le telecamere

L’articolo 1122-ter richiama l’articolo 1136, secondo comma. Servono quindi la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi, ossia metà del valore dell’edificio.

I due requisiti devono essere presenti insieme. Per esempio, una proposta approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione, ma con soli 450 millesimi, non raggiunge il quorum richiesto.

Inoltre, questa maggioranza vale anche in seconda convocazione. Occorre comunque verificare la regolare costituzione dell’assemblea e la convocazione di tutti gli aventi diritto.

Cosa inserire nella delibera

La proposta dovrebbe descrivere l’impianto e le parti comuni interessate. Perciò, è utile allegare un progetto con numero delle telecamere, posizione, aree riprese e preventivo.

Inoltre, conviene definire le attività affidate all’amministratore e al fornitore. Il verbale deve riportare con precisione voti favorevoli, contrari, astensioni e relativi millesimi.

Infine, il richiamo alla sicurezza non deve restare una formula generica. Le finalità dichiarate devono corrispondere alle caratteristiche e all’utilizzo effettivo del sistema.

Privacy: la delibera non basta

Il condominio deve individuare una base giuridica adeguata per il trattamento. Inoltre, deve documentare finalità, necessità e proporzionalità delle riprese.

Per un impianto di sicurezza può rilevare il legittimo interesse, previa verifica dei suoi presupposti e del bilanciamento con i diritti delle persone. Tuttavia, il voto assembleare non sostituisce questa valutazione.

Di conseguenza, le telecamere devono riprendere soltanto ciò che serve allo scopo dichiarato. Sono da evitare riprese superflue di abitazioni private e spazi estranei alla tutela dei beni comuni.

Cartelli e informativa completa

Chi entra deve poter riconoscere l’area videosorvegliata prima di accedervi. Perciò, i cartelli devono essere visibili e collocati in posizione adeguata.

Inoltre, la segnaletica deve identificare il titolare e la finalità del trattamento. Deve anche indicare come reperire l’informativa completa, con gli elementi richiesti dall’articolo 13 del GDPR.

Di conseguenza, la sola scritta “area videosorvegliata” non esaurisce gli obblighi informativi.

Per quanto tempo conservare le immagini

Il termine deve essere limitato a quanto necessario. Perciò, il condominio deve motivarlo sulla base delle finalità e delle condizioni concrete.

Il Garante considera congruo, in ambito condominiale, un termine che non oltrepassi sette giorni. Tuttavia, sette giorni non sono una durata automatica: se bastano tempi più brevi, occorre adottarli.

Inoltre, un’esigenza specifica di conservazione ulteriore richiede una valutazione documentata. È opportuno configurare la cancellazione automatica delle registrazioni ordinarie.

Chi può vedere le registrazioni

Il condominio è il titolare del trattamento relativo al proprio impianto. Perciò, deve organizzare gli accessi e individuare le persone autorizzate.

Inoltre, chi tratta immagini per conto del condominio deve ricevere istruzioni e, quando necessario, una nomina ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. Servono credenziali adeguate e misure di sicurezza.

Il diritto di accesso ai dati personali non autorizza a consultare liberamente tutti i filmati. Pertanto, le richieste devono essere gestite tutelando anche le persone terze riprese.

Telecamere private e sistemi connessi

Una telecamera del singolo proprietario richiede una valutazione distinta dall’impianto condominiale. L’articolo 1122-ter, infatti, riguarda le deliberazioni sulla videosorveglianza delle parti comuni.

Per invocare l’esclusione relativa all’uso esclusivamente domestico, le riprese devono restare nel suo ambito. Perciò, non basta installare la telecamera sulla propria porta se essa controlla spazi comuni o di terzi.

Inoltre, per sistemi collegati a Internet occorre verificare protezione degli account e gestione dei fornitori. Funzioni intelligenti e trattamenti ad alto rischio possono richiedere ulteriori verifiche, compresa una valutazione d’impatto quando prevista.

Le disposizioni collegate

Il 1122-ter riguarda la videosorveglianza condominiale. Gli articoli collegati disciplinano, invece, le opere private e gli impianti individuali.

Articolo 1122 — Opere su parti di proprietà o uso individuale

Disciplina i lavori negli spazi privati e a uso individuale. Inoltre, impone la comunicazione preventiva all’amministratore e tutela l’edificio.

Approfondisci l’articolo 1122

Articolo 1122-bis — Impianti individuali e fonti rinnovabili

Riguarda antenne, collegamenti informativi e impianti da fonti rinnovabili destinati alle singole unità. Perciò, va distinto dalla disciplina delle telecamere comuni.

Approfondisci l’articolo 1122-bis

Domande frequenti sull’articolo 1122-ter

Serve l’unanimità per installare telecamere condominiali?

No. L’articolo 1122-ter richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi. Inoltre, devono essere rispettati i requisiti di convocazione e costituzione dell’assemblea.

In seconda convocazione bastano 333 millesimi?

No. Anche in seconda convocazione servono almeno 500 millesimi, insieme alla maggioranza degli intervenuti. Perciò, il quorum ordinario ridotto non basta per questa deliberazione.

La delibera rende automaticamente le riprese conformi alla privacy?

No. Inoltre, devono essere rispettati gli obblighi del GDPR. Perciò, occorre valutare base giuridica, informativa, accessi e sicurezza del trattamento.

Le immagini si conservano sempre per sette giorni?

No. Il termine deve essere necessario e motivato. Perciò, se la finalità può essere raggiunta con una conservazione più breve, bisogna adottare quella durata.

Posso installare una telecamera privata che riprende il pianerottolo?

La proprietà dell’apparecchio non rende automaticamente lecite le riprese. Inoltre, riprendere spazi comuni può escludere l’uso esclusivamente domestico. Perciò, occorre verificare l’inquadratura e la disciplina applicabile prima dell’installazione.

Fonti normative e indicazioni ufficiali

Il testo dell’articolo 1122-ter è riportato nella Gazzetta Ufficiale, legge n. 220/2012, articolo 7. Inoltre, l’articolo 1136 definisce la maggioranza richiesta.

Per la privacy, consulta il GDPR pubblicato sul portale del Garante, le FAQ ufficiali sulla videosorveglianza e le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati. Inoltre, il Garante propone una scheda sui sistemi installati da persone fisiche in ambito domestico.

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Piero Antonio Esposito

www.studiolegalepae.com

2 risposte a “Art 1122-ter codice civile – Impianti di videosorveglianza delle parti comuni”

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