Art 1117-bis codice civile

Art 1117-bis codice civile – Ambito di applicabilità

Art 1117-bis codice civile

Ambito di applicabilità

Commento: ⚖️ Articolo 1117-bis Codice Civile – Commento professionale

Ambito di applicazione della disciplina del condominio negli edifici


📜 Testo dell’articolo 1117-bis c.c.

“Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle parti comuni di edifici o di più edifici di uno stesso complesso, che abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da potersi configurare come condominio.”


🧑‍⚖️ Analisi giuridica – Studio Legale PAE

L’art. 1117-bis c.c., introdotto con la riforma del condominio (L. 220/2012), ha una funzione chiarificatrice:
serve a estendere la disciplina condominiale classica anche a strutture edilizie complesse che non rientrano nel concetto tradizionale di “edificio unico”, ma che presentano elementi comuni sotto il profilo strutturale o funzionale.


📌 1. Finalità dell’art. 1117-bis

L’obiettivo della norma è:

  • estendere le tutele e gli obblighi del condominio anche a contesti più articolati
  • coprire i “vuoti normativi” nei complessi edilizi moderni, come:
    • supercondomini (più edifici con servizi comuni)
    • residence
    • villaggi a schiera
    • centri residenziali chiusi (gated communities)

🏢 2. A cosa si applica la norma?

L’art. 1117-bis consente di applicare le norme condominiali a parti comuni tra edifici distinti, come:

  • vialetti pedonali e carrabili
  • parcheggi
  • giardini e aree verdi
  • impianti di illuminazione o videosorveglianza
  • portineria centralizzata
  • impianti di riscaldamento o depurazione condivisi

📌 Anche in assenza di un unico edificio, se esiste una struttura funzionale e gestionale comune, la disciplina condominiale trova applicazione.


⚖️ 3. Compatibilità e adattamento

La norma precisa che l’applicazione è subordinata alla “compatibilità”:

  • non tutte le norme del Codice Civile si applicano automaticamente
  • l’interpretazione deve tenere conto della peculiarità del contesto

👩‍⚖️ La giurisprudenza è intervenuta per chiarire che:

  • le norme sulla gestione, ripartizione delle spese, assemblea, e obblighi di conservazione possono estendersi anche a questi contesti
  • è legittima la costituzione di un “supercondominio”, anche senza un atto costitutivo espresso, se esiste una comunione di fatto.

🏛️ 4. Rilevanza nei contenziosi

L’art. 1117-bis è fondamentale per:

  • accertare la legittimità di delibere assembleari comuni tra più palazzine
  • ripartire le spese relative a parti comuni esterne
  • determinare chi ha diritto di voto in contesti multipli

Lo Studio Legale PAE segue regolarmente contenziosi legati a:

  • validità delle assemblee nei supercondomini
  • spese condivise tra edifici distinti
  • usi esclusivi di beni comuni esterni

📣 Commento dello Studio Legale PAE

“L’articolo 1117-bis c.c. amplia il perimetro del condominio per adattarlo all’evoluzione urbanistica.
Anche nei complessi articolati e nei supercondomini, la legge tutela i diritti dei singoli e regola i doveri comuni, evitando incertezze interpretative.
Lo Studio Legale PAE assiste clienti nella gestione legale e contrattuale di realtà complesse: residence, lottizzazioni, consorzi e supercondomini.”


📬 Per assistenza in diritto condominiale e contenzioso tra edifici:

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Art 1117-bis codice civile – Ambito di applicabilità

Questo articolo fa riferimento all’ambito di applicabilità delle norme sul condominio, specificando che esse si applicano e coinvolgono, per quanto espressamente attinente al presente articolo, sia per i condomini parziali che per i supercondomini. 

La riforma del condominio, introduce l’articolo 1117-bis, con il quale l’applicazione della disciplina condominiale è stata estesa alle strutture condominiali complesse, quali i complessi residenziali che si sviluppano non più solo in senso verticale, ma anche orizzontale o costituiti da edifici separati e aventi parti essenziali in comune.

Si segnala sin d’ora che per la nascita di una struttura definita supercondominio non è necessaria la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, ma è sufficiente che i singoli edifici abbiano in comune il godimento di alcuni impianti o alcuni servizi elencati.

Al fine di una maggior comprensione, si riporta integralmente l’art. 1117-bis codice civile.

Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità.

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

Dott. Piero Antonio Esposito

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