Studio Legale PAE · Disposizioni di attuazione del codice civile
Articolo 72 disp. att. c.c.
I limiti del regolamento condominiale
L’articolo 72 disp. att. c.c. stabilisce quali disposizioni non possono essere derogate dal regolamento di condominio. Conoscere questi limiti permette di distinguere le regole organizzative dalle clausole che contrastano con la legge.
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Il regolamento incontra limiti di legge
Il regolamento organizza la vita del condominio, ma non può sostituire liberamente la disciplina legislativa. L’articolo 72 disp. att. c.c. vieta deroghe agli articoli 63, 66, 67 e 69 delle medesime disposizioni di attuazione.
Pertanto, prima di applicare una clausola bisogna confrontarla con la norma pertinente. Il fatto che sia scritta nel regolamento non dimostra, da solo, che possa produrre gli effetti richiesti.
Inoltre, l’inderogabilità riguarda anche il regolamento di natura contrattuale. L’approvazione unanime non consente di superare i limiti posti dalle disposizioni imperative.
Il criterio da ricordare. Occorre verificare il contenuto della clausola, la norma coinvolta e l’effetto concreto della deroga. La denominazione del regolamento non sostituisce questo controllo.
Articolo 63: contributi e obblighi di pagamento
Il primo richiamo riguarda l’articolo 63, che disciplina la riscossione dei contributi e altri aspetti dei rapporti debitori condominiali. Vi rientrano anche le regole previste per il subentro nei diritti di un condomino.
Di conseguenza, una clausola regolamentare non può riscrivere liberamente questi obblighi. Occorre però distinguere la disciplina inderogabile dagli eventuali accordi tra venditore e acquirente sul loro rapporto interno.
Per esempio, un accordo su chi debba sostenere una spesa tra le parti di una compravendita non va confuso con la responsabilità che la legge prevede verso il condominio.
Articolo 66: convocazione dell’assemblea
Il secondo richiamo dell’articolo 72 disp. att. c.c. riguarda l’articolo 66. Questa disposizione regola convocazione, avviso assembleare e altri aspetti dello svolgimento delle riunioni.
Pertanto, il regolamento non può ridurre il preavviso legale di almeno cinque giorni per la prima convocazione. Analogamente, non può eliminare le garanzie previste per la comunicazione dell’avviso.
Tuttavia, una regola organizzativa aggiuntiva non coincide necessariamente con una deroga vietata. La verifica deve stabilire se la clausola integri la disciplina oppure ne comprometta le garanzie.
Articolo 67: deleghe e diritto di voto
L’articolo 67 disciplina partecipazione mediante rappresentante, comproprietà, rappresentanza nel supercondominio e voto in presenza di usufrutto. L’articolo 72 disp. att. c.c. ne impedisce la deroga regolamentare.
Per esempio, il regolamento non può autorizzare deleghe all’amministratore in contrasto con il divieto legale. Inoltre, non può consentire di superare il limite di un quinto quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.
Di conseguenza, prima di conteggiare i voti occorre verificare sia il documento di delega sia la titolarità del diritto esercitato. Una clausola contraria non rende regolare la partecipazione.
Articolo 69: rettifica e revisione delle tabelle
Il quarto richiamo riguarda l’articolo 69, relativo alla rettifica e alla modifica dei valori millesimali. Pertanto, una clausola non può neutralizzare i meccanismi previsti dalla legge per intervenire sulle tabelle.
Per esempio, la formula “le tabelle non possono mai essere modificate” non può impedire la revisione quando ne ricorrano i presupposti legali. Occorre comunque accertare il problema segnalato e la disciplina applicabile.
Inoltre, bisogna distinguere la revisione dei valori dalla modifica di un accordo sui criteri di riparto. La corretta qualificazione della clausola è essenziale per individuare consenso e maggioranze necessari.
Il collegamento con l’articolo 1138 c.c.
L’articolo 72 disp. att. c.c. non contiene tutti i limiti dell’autonomia regolamentare. Anche l’articolo 1138 del codice civile stabilisce vincoli che devono essere considerati.
Di conseguenza, non basta verificare che una clausola sia estranea agli articoli 63, 66, 67 e 69 per dichiararla valida. Occorre esaminare anche le altre norme imperative e i diritti coinvolti.
Allo stesso modo, va distinta una disposizione sull’organizzazione delle parti comuni da una limitazione dei diritti sulle proprietà individuali. Origine, contenuto ed efficacia del regolamento richiedono un esame coordinato.
Come verificare una clausola contestata
Prima di tutto, è utile acquisire il regolamento completo, gli allegati e i documenti che ne attestano approvazione o accettazione. Successivamente, occorre individuare la clausola contestata e il suo concreto utilizzo.
Inoltre, bisogna distinguere il problema della clausola da quello di una deliberazione adottata in sua applicazione. I rimedi e i termini dipendono dal vizio e dall’atto da contestare.
Perciò, una richiesta informale di chiarimenti non deve far rinviare l’esame della deliberazione. La valutazione tempestiva dei documenti permette di individuare il percorso appropriato.
Articolo 72 disp. att. c.c.: testo integrale
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
Domande frequenti sui limiti del regolamento
Un regolamento contrattuale può derogare all’articolo 72?
No. La natura contrattuale non consente di derogare alle disposizioni che l’articolo 72 rende inderogabili.
Il regolamento può autorizzare deleghe all’amministratore?
No. Il divieto previsto dall’articolo 67 non può essere superato da una clausola regolamentare.
Una clausola irregolare rende invalido tutto il regolamento?
Non automaticamente. Occorre valutare la clausola, la sua relazione con le altre disposizioni e gli effetti del vizio.
Gli articoli elencati sono gli unici limiti da controllare?
No. Bisogna considerare anche l’articolo 1138 c.c. e le altre norme imperative applicabili.
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