
Art 1102 codice civile Uso della cosa comune Commento: 📜 Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchĂ© non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie…